Disciplina dell' efficenza energetica in edilizia

1. L' obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione, previsto dall' articolo 9, comma 1, lettera D della L.R. 24/2006 a decorrere dal 01 Gennaio 2012. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o televisione per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, ente privato o pubblico, società, coperativa, associazione, fondazione...) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari o interi edifici a prescindere dalla destinazione d' uso ex dpr 412/1993, fatte salve le esclusioni di cui al punmto 4. Si ricorda che certificazione degli edifici o delle singole unità immobiliariè disciplinata dall' articolo 25, comma 4 bis e 4 ter della L.R. 24/2006 , nonchè della dgr 5018/2007 nella versione aggiornata con dgr 8745/2008.

Pertanto l' attestato di certificazione deve essere comunque predisposto nel caso di:

- richiesta del certificato di agibilità o prestazione della dichiarazione sostitutiva di cui all' articolo 5 della L.R. 1/2007, nel caso di edifici di nuova costruzione o che siano stati oggetto degli interventi di cui al punto 9.1 della dgr 8745/2008 rilevanti interventi di ristrutturazione;

- compravendita di interi edifici o di singole unità immobiliari;

- locazione di interi edifici o di singole unità immobiliari;

- stipula di contratti per la gestione degli impianti termici o di climatizzazione in cui il committente sia un soggetto pubblico;

- stipula di contratti di servizio Energia e Sevizio di Energia Plus ex d.lgs 115/2008;

- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici;

- sostituzione di generatoridi calore con potenza superiore a 100 KW.

L'annuncio commerciale relativo alla vendita o alla locazione di edifici o unità immobiliari esistenti, per i quali siano terminati i lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, recuper del sottotetto, installazione o ristrutturazione dell' impianto termico, sostituzione di un generatore di calore con potenza superiore a 100 KW (in pratica tutte le fattispecie di cui ai punti 6.1 e 9.1 della dgr 8745/2008) , dovrà indicare espressamente la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (KWh/m² per anno o KWH/m³ per anno  a seconda della destinazione d' uso dell' edificio) e la classe energetica riportata nell' attestato di certificazione energetica, redatto ai sensi della dgr 5018/2007 e s.m.i.

2. Nel caso di annunci commerciali che riguardino la vendita o la locazione di edifici o di unità immobiliari per i quali siano in corso i lavori di cui al punto 6.1 o 9.1 della dgr 8745/2008 o siano in corso lavori che comunque modificano la prestazione energetica per il riscaldamento,dovrà essere indicato il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento riportato nella più recente relazione ex art. 28 della 1.10/91depositata presso il Comune di competenza e la classe energetica corrispondente. Tale relazione dovrà essere redatta come da allegato alla dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. In tali annunci dovrà essere riportata la dicitura "valore di progetto", in modo da chiarire che i valori non fanno riferimento ad un attestato di certificazione energetica ma alla relazione tecnica di cui all' art. 28 della 1.10/91.

3. Qualora i lavori in corso non riguardino gli interventi di cui al precedente punto 2, il proprietario potrà utilizzare i dati contenuti nella certificazione energetica predisposta in passato, a condizione che sia stata redatta ai sensi della dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Si ricorda che la validità dell' attestato di certificazione è di 10 anni, a condizione che l' edificio o l' unità immobiliare non subisca interventi che comportino la modifica della prestazione enrgetica o venga cambiata la sua destinazione dì' uso (punto 10.4 della dgr 8745/2008). Nel caso in cui la suddetta certificazione non sia mai stata predisposta, oppure l' edificio/unità immobiliare abbia subito delle modifiche di cui sopra, il proprietario dovrà provvedere ad incaricare un soggetto certificatore al fine di redigere la certificazione energetica ai sensi della dgr 5018/2007, come aggiornata con dgr 8745/2008.

4. Sono esclusi dall' ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le seguenti fattispecie:

a. i fabbricati industriali, artigianale, agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenza del processo produttivo;

b. i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti  a temperatura controllata o climattizzati utlizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;

c. gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico ( come definito al punto 2, lettera ee della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;

d. le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.

Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura "immobile non soggetto all' obbligo di certificazione energetica".

5. L' articolo 27, comma 1 quater della l.r. 24/2006 prevede che il titolare dell' annunciocommerciale che non rispetti le disposizione emanate dalla Giunta Regionale concernenti l' obbligo di dichiarare la classe e l' indice di prestazione energetica dell' edificio o della singola unità abitativa posta in vendita mediante l' annuncio commerciale stesso, incorre nella sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00. L' accertamento e la contestazione della violazione, nonchè l' irrogazione e l' introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato l' edificio o l' unità immobiliare oggetto di violazione. L' Organismo Regionale di Accreditamento, le cui funzioni sono state definite con dgr 5018/2007 e successive modifiche, è tenuto verificare periodicamente il rispetto dell' obbligo di cui ai punti 1.1 e 1.2 negli annunci commerciali e le conseguenti misure adottate dai comuni competenti. Le risultanze di tale verifica saranno trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.

 

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