Stato legittimo di un immobile
Certificato
di stato legittimo
Il
certificato di stato legittimo ossia l’asseverazione da parte di un tecnico
dello stato legittimo di un immobile, è redatto ai sensi dell’ art. 34-bis del
D.P.R. 380/2001 (comma 3) al fine di verificare se lo stato attuale dell’immobile
o delle unità immobiliari oggetto di accertamento urbanistico rientrino
nelle tolleranze costruttive normate dallo stesso articolo. Nella
dichiarazione di conformità urbanistica vanno inseriti una serie di
indicazioni, quali:
·
dati del tecnico asseveratore;
·
localizzazione dell’immobile;
·
elenco di tutti i titoli edilizi che
hanno autorizzato gli interventi sull’immobile o sulle unità immobiliari oppure
specificare che si tratta di un immobile costruito prima dell’obbligatorietà
del titolo abilitativo e non interessato successivamente da interventi edilizi
per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi;
·
eventuali informazioni urbanistiche e di
tutela storico-ambientale;
·
allegati alla dichiarazione.
Chi rilascia il certificato di stato
legittimo di un immobile?
A
rilasciare il certificato di stato legittimo di un immobile è sempre un tecnico abilitato:
ingegnere, architetto, geometra, perito. Il tecnico si assume tutta la
responsabilità dei dati asseverati e dei documenti che eventualmente allega
alla dichiarazione stessa.
Attestazione
stato legittimo immobile: il contenuto
Il tecnico asseverante, dopo aver fatto un
sopralluogo necessario per gli accertamenti di carattere urbanistico-edilizio,
produce una dichiarazione asseverata di conformità
urbanistica nella quale attesta, sotto la
propria responsabilità, che:
·
lo stato legittimo dell’immobile è quello rappresentato nell’elaborato grafico
come desumibile dalla documentazione allegata e dal titolo abilitativo che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile
o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali (solo per gli immobili realizzati in un’epoca
nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio) ai
sensi all’art. 9 bis D.P.R. 380/2001;
· l’immobile è urbanisticamente conforme in quanto non sono presenti violazioni edilizie: l’immobile oggetto di accertamento urbanistico, rientra nelle tolleranze costruttive elencate al comma 1, art. 34-bis del D.P.R. 380/2001.
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